Dal mese di gennaio 2014 i progetti di nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, dovranno rispettare i nuovi limiti previsti dal D.lgs. 28/2011 in materia di copertura del fabbisogno energetico attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il “decreto rinnovabili” definisce:
“edificio di nuova costruzione”, inteso come un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato (Permesso di Costruire, Scia, Dia, etc.), sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Quindi, non solo un semplice nuovo edificio, ma, più in generale, un edificio per il quale si richieda un nuovo titolo abilitativo successivamente al 29 marzo 2011;
“edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, inteso come edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
I limiti da rispettare dal 2014 sono:
Obbligo di coprire con fonti rinnovabili almeno il 50 % del fabbisogno di acqua calda sanitaria (Allegato 3 del D.lgs. 28/2011 – comma 1).
-Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016:Obbligo di coprire con energia proveniente da fonti rinnovabili almeno il 35 % del fabbisogno energetico complessivo (acqua calda sanitaria, raffrescamento e riscaldamento) (Allegato 3 del D.lgs. 28/2011 – comma 2).
- il 50% se il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Obbligo di installare sull’edificio un impianto fotovoltaico di potenza non inferiore al valore indicato nell’allegato 3 del D.lgs. 28/2011 al comma 3.
Ai sensi dell’art. 11 – comma 3 del D.Lgs 28/2011: ”L’inosservanza dell’obbligo di cui sopra comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio”.